Pompa di calore e climatizzatore: quali detrazioni valgono nel 2026

Con il caldo si cerca un climatizzatore e con l'autunno una pompa di calore: in entrambi i casi la domanda è la stessa, quanto si recupera. Nel 2026 ci sono tre agevolazioni diverse, con regole diverse. Ecco quali valgono, quanto, e le condizioni che fanno la differenza tra prendere il bonus e perderlo.

Aggiornato il 12 agosto 2026 · lettura 6 min

D'estate si cerca un climatizzatore, con l'autunno una pompa di calore per scaldare spendendo meno. In entrambi i casi la domanda vera è una sola: quanto ne recupero con le detrazioni? Nel 2026 le strade sono tre, con regole diverse — e conoscerle prima di comprare fa la differenza tra ottenere il bonus e perderlo per un cavillo.

1. Ecobonus e Bonus ristrutturazione: il 50% (o 36%)

Sono le due detrazioni fiscali "classiche", che recuperi in dieci rate annuali sull'IRPEF. Nel 2026 l'aliquota è:

  • 50% sulla prima casa (abitazione principale);
  • 36% sulle seconde case.

La vecchia aliquota Ecobonus al 65% per questi interventi non è più in vigore per le singole unità abitative: chi te la promette è fermo agli anni scorsi. I massimali di spesa sono ampi — fino a 30.000 € con l'Ecobonus per la pompa di calore, fino a 96.000 € con il Bonus ristrutturazione — quindi nella pratica non sono un limite per un impianto domestico.

Un requisito da non dimenticare con l'Ecobonus: l'intervento deve essere una sostituzione (totale o parziale) del vecchio impianto di riscaldamento, e va fatta la comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Saltarla significa perdere la detrazione.

2. Il Conto Termico 3.0: fino al 65% a fondo perduto

È l'alternativa spesso più conveniente, e la meno conosciuta. Il Conto Termico 3.0, in vigore dal 25 dicembre 2025 e gestito dal GSE, non è una detrazione fiscale ma un contributo a fondo perduto: i soldi arrivano direttamente sul conto corrente, fino al 65% della spesa, in tempi molto più rapidi dei dieci anni di una detrazione.

È particolarmente interessante per due motivi: non serve avere capienza IRPEF (quindi va bene anche per chi ha redditi bassi o è incapiente, a differenza delle detrazioni), e l'erogazione è veloce. Per un privato che sostituisce una caldaia con una pompa di calore, il Conto Termico è spesso la strada da valutare per prima.

Attenzione: le caldaie a gas sono escluse

Un punto che spiazza molti: dal 1° gennaio 2025, e confermato per il 2026 e 2027, le caldaie alimentate solo a combustibili fossili — comprese le caldaie a condensazione a gas — sono escluse sia dall'Ecobonus sia dal Bonus casa. Chi spera in una detrazione per sostituire la vecchia caldaia con una nuova a gas resta a mani vuote. La direzione è chiara: gli incentivi premiano le pompe di calore, non il metano.

Il climatizzatore: quando il bonus c'è e quando no

Sul solo condizionatore va fatta una distinzione:

  • Se installi un climatizzatore a pompa di calore in sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento, rientri nell'Ecobonus.
  • Se lo compri come intervento a sé, senza opere edilizie, la strada è il Bonus ristrutturazione al 50%, ma solo se collegato a una ristrutturazione in corso. Il "bonus condizionatori" da solo, slegato da lavori, ha margini stretti.

È il tipo di distinzione che conviene chiarire prima di firmare l'ordine, non dopo: quanto consuma davvero un climatizzatore e come sceglierlo lo abbiamo spiegato nell'articolo su quanto consuma il condizionatore.

La cosa onesta da dire

Non esiste "il bonus" al singolare: esistono tre strumenti, e quello giusto dipende da cosa installi, se è prima o seconda casa e dalla tua situazione fiscale. Un errore comune è scegliere l'impianto e poi cercare il bonus; l'ordine giusto è il contrario. E c'è un punto che spesso si dimentica: la pompa di calore consuma elettricità, quindi il suo vantaggio reale dipende anche da quanto paghi la luce e dall'eventuale abbinamento con il fotovoltaico. Prima di tutto, il punto di partenza è sempre quanto spendi oggi di energia: da lì si capisce se e quanto un impianto nuovo ti conviene davvero.

Condividi

Domande frequenti

Quali detrazioni valgono per la pompa di calore nel 2026?

Tre strade: l'Ecobonus e il Bonus ristrutturazione, detrazioni fiscali al 50% sulla prima casa e 36% sulla seconda, recuperate in dieci anni; e il Conto Termico 3.0, un contributo a fondo perduto del GSE fino al 65% accreditato sul conto corrente. La scelta dipende dall'intervento e dalla situazione fiscale.

Il Conto Termico conviene più della detrazione fiscale?

Spesso sì, per due motivi: eroga un contributo a fondo perduto fino al 65% direttamente sul conto corrente in tempi rapidi, e non richiede capienza IRPEF, quindi va bene anche per chi ha redditi bassi. Le detrazioni al 50-36% invece rientrano in dieci rate annuali e servono imposte sufficienti ad assorbirle.

Posso avere il bonus per sostituire la caldaia a gas con una nuova a gas?

No. Dal 1° gennaio 2025, confermato per 2026 e 2027, le caldaie alimentate solo a combustibili fossili, comprese quelle a condensazione a gas, sono escluse sia dall'Ecobonus sia dal Bonus casa. Gli incentivi premiano le pompe di calore, non le caldaie a gas.

Il climatizzatore ha diritto a una detrazione?

Dipende. Un climatizzatore a pompa di calore installato in sostituzione dell'impianto di riscaldamento rientra nell'Ecobonus. Comprato come intervento isolato, senza opere edilizie, la strada è il Bonus ristrutturazione al 50%, ma solo se collegato a una ristrutturazione in corso.

Cosa serve per non perdere l'Ecobonus sulla pompa di calore?

L'intervento deve essere una sostituzione, totale o parziale, del precedente impianto di riscaldamento, e va inviata la comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Dimenticare la comunicazione ENEA è l'errore più comune e fa perdere la detrazione.

Vuoi il numero sulla tua bolletta, non su un esempio?

Il calcolatore lavora sui tuoi kWh reali e ti dice quanto pagheresti con le condizioni che trattiamo noi. Ci vogliono trenta secondi e non chiede né email né registrazione.

Calcola la mia bolletta

Preferisci parlare? 379 197 9830 — risponde un consulente, non un centralino.